Somministrazione di lavoro - anniversario lavoro

La Somministrazione di lavoro è una fattispecie complessa di rapporto di lavoro che prevede il coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l’utilizzatore ed il lavoratore, tra i quali vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore.

Soggetti coinvolti, ripartizione di diritti, obblighi ed oneri

Il lavoratore, dunque, legato da un rapporto lavorativo con un somministratore, un soggetto autorizzato secondo precise regole del ministero del Welfare sulla base delle quali viene definito Agenzia per il Lavoro , viene richiesto, e dunque utilizzato, da un terzo soggetto utilizzatore, che, nel periodo interessato ne assume tuttavia la direzione ed il controllo, con possibilità di utilizzazione in appalto e di distaccamento presso altre strutture,alla stregua di qualsiasi altro dipendente e quindi seguendo le regole contrattuali previste.
L’utilizzatore non assume tuttavia il potere disciplinare che resta appannaggio del somministratore, salvo tuttavia l’onere per il primo di comunicare a questi gli elementi che possano costituire oggetto di contestazione disciplinare.
Al lavoratore spetta una retribuzione non inferiore a quella dei lavoratori dipendenti dal soggetto utilizzatore, ed alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali sono obbligati in solido il somministratore e l’utilizzatore.

Tipologie di somministrazione

Il contratto di somministrazione può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato dando luogo in questo secondo caso, in base ad una novità normativa introdotta dal decreto legislativo n. 276 del 2003, attuativo della cd. riforma Biagi, al fenomeno dello staff leasing, un tempo vietato in Italia in virtù del divieto di interposizione nel contratto di lavoro sancito dalla legge 1369 del 1960.

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