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Sertum Laetitiae - anniversario

Sertum Laetitiae è la seconda enciclica pubblicata dal papa Pio XII il 1 novembre 1939.

Contenuto

L’occasione dell’enciclica è il 150° anniversario della costituzione della gerarchia ecclesiastica negli Stati Uniti d’America, avvenuta al termine della guerra d’indipendenza.

Misteri. I racconti gialli di Isaac Asimov - anniversario

Misteri. I racconti gialli di Isaac Asimov è un’antologia che raccoglie tredici racconti gialli fantascientifici, insieme ad alcuni commenti dell’autore, originariamente pubblicati su riviste.

I racconti sono in ordine di pubblicazione, ad eccezione di Naufragio al largo di Vesta, il primo racconto pubblicato da Asimov, che non è un giallo ed è presente soltanto come introduzione al racconto Anniversario, che si svolge nello stesso contesto.

Quattro racconti, La campana canora, La pietra parlante, La notte morente e La chiave, sono ambientati nello stesso contesto fantascientifico e hanno il medesimo protagonista, Wendell Urth.

Giornata mondiale dei profughi - 25 anniversario di matrimonio

La Giornata mondiale dei profughi, indetta dalle Nazioni Unite, viene celebrata il 20 giugno per commemorare l’approvazione nel 1951 della Convenzione sui profughi (Convention Relating to the Status of Refugees) da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Venne celebrata per la prima volta il 20 giugno 2001, nel cinquantesimo anniversario della suddetta Convenzione.

Ogni anno l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) seleziona un tema comune per coordinare gli eventi celebrativi in tutto il mondo.

Feria (liturgia) - anniversario

Nella liturgia cattolica e di altre confessioni cristiane, il termine feria indica quei giorni liturgici nei quali non si celebra nessun mistero della vita di Cristo e nessun santo.

L’uso viene dal latino.

Durante i tempi “forti”, ovvero l’Avvento, il tempo di Natale, la Quaresima e il tempo di Pasqua, il messale propone i testi eucologici per ogni giorno feriale.

Durante le 33 settimane del tempo ordinario la liturgia feriale è più “libera”, ovvero adattabile alle scelte del sacerdote celebrante e alla comunità.

Alcune pratiche devozionali suggeriscono la celebrazione della messa in onore della Madonna nelle ferie del sabato, del Sacro Cuore di Gesù il primo venerdì del mese, e la messa esequiale nel settimo e trentesimo giorno dopo la morte di un fedele, così come nel primo anniversario.

Atto di matrimonio - 25 anniversario di matrimonio

Dopo la celebrazione del matrimonio, l’ufficiale di stato civile è tenuto a redigere l’atto di matrimonio.

L’atto deve contenere una serie di indicazione previste dall’art. 64 D.P.R. n. 396/2000 che sono:

  • il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;
  • la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione;
  • il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge;
  • la menzione dell’avvenuta lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile;
  • la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie;
  • il luogo della celebrazione (se diverso dalla casa comunale);
  • la dichiarazione fatta dall’ufficiale di stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio.

L’atto, oltre ad un contenuto necessario, può avere anche un contenuto eventuale (riconoscimento di un figlio naturale o dichiarazioni relatitive al regime patrimoniale tra coniugi).

Dopo la compilazione, l’atto di matrimonio viene sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile.

L’atto di matrimonio viene quindi iscritto nel registro di matrimonio.

Di regola l’atto di matrimonio rappresenta l’unico mezzo di prova del matrimonio e del conseguente stato coniugale.

Tuttavia, se l’atto è distrutto o smarrito, la prova del matrimonio può essere data con ogni mezzo.

Se l’atto risulta non inserito nei registri per dolo o colpa dell’ufficiale di stato civile, o per forza maggiore, è ammesso ogni mezzo di prova, purché risulti con certezza il possesso di stato coniugale, e cioè che gli interessati portino lo stesso nome, si trattino reciprocamente come coniugi e siano generalmente considerati tali nell’ambiente sociale.

Se l’atto presenta difetti di forma, questi sono sanati dal corrispondente possesso di stato.